La Cassazione: l’amministratore di condominio dev’essere diligente

L’amministratore condominiale è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza. È questo il criterio per misurare il corretto adempimento delle sue obbligazioni e per valutare se una data condotta, in mancanza di una disposizione specifica, sia o meno dovuta. E così, ma soltanto per il periodo anteriore all’entrata in vigore della riforma del condominio, si può ritenere che l’amministratore non fosse tenuto ad attivarsi per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini morosi, ma che per assolvere ai propri obblighi fosse sufficiente inviare agli stessi una semplice diffida di pagamento. Al contrario, oggigiorno, in forza dell’espressa previsione di cui al comma 9 dell’art. 1129 c.c., l’amministratore ha un preciso limite temporale entro il quale attivarsi giudizialmente per il recupero del credito. Queste le riflessioni che sorgono alla lettura della recente sentenza n. 24920 della sesta sezione civile della Cassazione, pubblicata lo scorso 20 ottobre 2017, di cui dà notizia il quotidiano Italia Oggi.

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